Obbligo di fedeltà del lavoratore

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Matteo Aicardi

Obbligo di fedeltà del lavoratore secondo l'art. 2105 C.C.

Diligenza ed obbedienza, non costituiscono veri e propri obblighi del lavoratore ma specificazioni del contenuto stesso della prestazione di lavoro subordinato.

 

Dall'art. 2105 c.c. scaturisce un obbligo in senso proprio del lavoratore, accessorio rispetto a quello principale della prestazione di lavoro e definito dalla rubrica della norma "come obbligo di fedeltà".

L'articolo in esame dispone che "il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio e di terzi in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".

 

E' evidente da una prima lettura dell'art. 2105 c.c., il difetto dell'omogeneità tra la dizione della rubrica ed il contenuto della norma. La dottrina afferma da tempo l'ambiguità di una norma che da un lato raccoglie in rubrica una nozione di carattere estremamente lato e poi presenta un contenuto percettivo così ristretto, come un "obbligo di non concorrenza" nel senso di non trattare affari per conto proprio oppure di terzi in concorrenza con l'imprenditore, e di un "obbligo di riservatezza" comprendente il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi dell'impresa ed, infine, di far uso di dette notizie in modo da arrecare pregiudizio all'impresa stessa.

 

I divieti di cui all'art. 2105 C.C. sarebbero quindi riconducibili ad una comunanza di interessi tra lavoratore e datore di lavoro, cosa che porta ad escludere che l'attività infedele possa essere autorizzata.

 

Per terminare la disamina, possiamo affermare come sia di difficile soluzione il problema del rapporto tra rubrica e testo dell'art. 2105 C.C.: nel nostro caso, infatti, la cosa certa è che non si può leggere il contenuto dell'articolo come "fedele dedizione del lavoratore al datore di lavoro" ma che bisogna necessariamente circoscrivere l'obbligo di fedeltà alle ipotesi previste dall'art. 2105 C.C.

 

Violazione dell'obbligo della fedeltà

Le conseguenze nell'ambito del rapporto di lavoro alla violazione dell'obbligo di fedeltà hanno come fondamento l'art. 2094 c.c., laddove definisce la figura del prestatore di lavoro subordinato.

 

L'art. 2106 c.c. stabilisce che l'inosservanza da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza, fedeltà, obbedienza, contenuti negli art. 2104 e 2105 c.c. "può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione ed in conformità delle norme corporative".

 

Si precisa come il fondamento del potere disciplinare del datore di lavoro trae origine nella posizione di subordinazione del lavoratore e nella correlativa funzione di organizzazione svolta dall'imprenditore e dai suoi collaboratori. Il potere disciplinare, come quello direttivo, deve essere esercitato esclusivamente in vista delle esigenze oggettive dell'organizzazione produttiva.

Per tale motivo l'art. 2106 c.c. afferma il principio della proporzionalità della sanzione all'infrazione e della conseguente possibilità di controllo giudiziale. La normativa inerente al potere disciplinare è rimasta sostanzialmente inalterata, riferibile al codice civile, fino all'emanazione dello Statuto dei Lavoratori che contiene nell'art. 7 una normativa organica inerente l'esercizio del potere disciplinare.

Le regole introdotte sono essenzialmente garantiste e vanno dalla predisposizione del Codice disciplinare alla processualizzazione del relativo procedimento.

 

L'art. 7 dello Statuto deve, quindi, essere interpretato nel senso di rendere possibili ed efficaci gli strumenti a difesa dei diritti dei lavoratori, senza però rendere vano l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'imprenditore.

 

Conclusioni e riflessioni

La legge pone a carico del lavoratore subordinato, oltre l'obbligo di prestare la propria collaborazione nell'impresa, anche degli obblighi accessori tra i quali il più importante è certamente l'obbligo di fedeltà ai sensi dell'art. 2105 c.c. che ricade essenzialmente nel "divieto di concorrenza" e nell' "obbligo di segretezza", andando così a tutelare il fondamentale interesse dell'imprenditore al profitto ed alla competitività dell'impresa stessa.

 

La Giurisprudenza è concorde nell'affermare che il dovere di fedeltà si sostanzia nell'esigenza di astenersi non solo dai comportamenti vietati per espressa previsione legislativa ma anche da tutti quelli che appaiono in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, lasciando l'applicazione del concetto dell'obbligo di fedeltà al giudice di merito che valuterà discrezionalmente se sussiste nella fattispecie una concreta inadempienza di tale obbligo, generando appunto sanzioni disciplinari conformi all'art. 2106 c.c.


Matteo Aicardi

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